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Codice della Strada

Art. 124 — Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici

ELI /it/codice-strada/art/124parte di Codice della Strada
Art. 124. Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici 1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonche' macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all'art. 116, comma 3, e precisamente: a) della categoria A, per la guida delle macchine agricole indi- cate dall'art. 115, comma 1, lettera c); b) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, nonche' delle macchine operatrici; c) della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali. 2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che, eventualmente adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A e B, previste dall'art. 116, comma 5. 3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti, lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati da mutilati e minorati fisici. 4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente e' punito ai sensi dell'art. 116, comma 13.

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