Codice della Strada
Art. 114 — Circolazione su strada delle macchine operatrici
Art. 114. Circolazione su strada delle macchine operatrici 1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall'art. 106. 2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette a registrazione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo. 3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresi' alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che per necessita' funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall'art. 104, comma 8. 4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa di riconoscimento contenente i dati di registrazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di riconoscimento. 5. La modalita' per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonche' per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarita' del veicolo ed il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. 6. Le modalita' per la registrazione e la targatura sono stabilite dal regolamento. 7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alle medesime sanzioni previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole.
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