Codice della Strada
Art. 105 — Traino di macchine agricole
Art. 105. Traino di macchine agricole 1. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate non possono superare la lunghezza di 15,50 m. 2. Nel limite di cui al comma 1 le trattrici agricole possono trainare un solo rimorchio agricolo o non piu' di due macchine operatrici agricole, se munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice. 3. Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente e' fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di disposivo di frenatura, anche se considerate parte integrante del veicolo traente. 4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
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- D.L. 121/09 — Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastruttureautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267), ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c-quinquies)) la modifica dell'art. 105, comma 1.
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