Codice della Strada
Art. 100 — Targhe di immatricolazione e di riscontro degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi
Art. 100. Targhe di immatricolazione e di riscontro degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi 1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione. 2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione. 3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione. 4. I rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa. 5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3, 4 devono avere caratteristiche rifrangenti. 6. I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti posteriormente di una targa che e' trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso di autotreni o autoarticolati la targa deve essere applicata posteriormente al veicolo rimorchiato. 7. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi di nuova immatricolazione devono essere altresi muniti di targa di riscontro, non integralmente asportabile senza provocarne la parziale o totale distruzione e posta in modo da essere facilmente ispezionabile, contenente i dati di immatricolazione riportati sulle targhe di cui ai commi 1, 2 e 3. 8. E' consentito asportare agli autoveicoli durante la sosta in zone non vietate la targa posteriore, con le modalita' da indicarsi nel regolamento di cui al comma 9. 9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo: - i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione; - la collocazione e le modalita' di installazione; - le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilita', nonche' i requisiti di idoneita' per l'accettazione. 10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e' vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo. 11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 7 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. 12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta e' punito con l'arresto da tre a nove mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni. 13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 6 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila. 14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate e' punito ai sensi del codice penale. 15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Dalla violazione di cui al comma 14 deriva la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
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- D.L. 121/09 — Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastruttureautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267), ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c-quater)) la modifica dell'art. 100, comma 10.
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