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Codice di Procedura Civile

Art. 90 — Onere delle spese

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Art. 90. (Onere delle spese). Salve le disposizioni relative al gratuito patrocinio, nel corso del processo ciascuna delle parti deve provvedere alle spese degli atti che compie e di quelli che chiede, e deve anticiparle per gli altri atti necessari al processo quando l'anticipazione e' posta a suo carico dalla legge o dal giudice.

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