Codice di Procedura Civile
Art. 86 — Difesa personale della parte
Art. 86. (Difesa personale della parte). La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualita' necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, puo' stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.
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