Codice di Procedura Civile
Art. 831 — Revocazione
Art. 831. (Revocazione). Quando non puo' proporsi l'impugnazione per nullita', la sentenza, nonostante qualunque rinuncia, e' soggetta a revocazione nei casi indicati nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, osservati i termini e le forme stabilite nel libro secondo. L'impugnazione si propone davanti al pretore, al tribunale o alla corte d'appello del luogo in cui la sentenza e' depositata, secondo le norme stabilite nell'articolo 828. San Rossore, addi' 28 ottobre 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE Grandi
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