Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 824
Codice di Procedura Civile

Art. 824 — Luogo di pronuncia

ELI /it/codice-procedura-civile/art/824parte di Codice di Procedura Civile
Art. 824. (Luogo di pronuncia). Il lodo deve essere pronunciato nel Regno.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 823 Art. 825 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.