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Codice di Procedura Civile

Art. 813 — Accettazione e obblighi degli arbitri

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Art. 813. (Accettazione e obblighi degli arbitri). L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e puo' risultare dalla sottoscrizione del compromesso. Gli arbitri debbono pronunciare il lodo entro il termine stabilito dalle parti o dalla legge; in mancanza, nel caso di annullamento della sentenza per questo motivo sono tenuti al risarcimento dei danni. Sono egualmente tenuti al risarcimento dei danni se dopo l'accettazione rinunciano all'incarico senza giustificato motivo.

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