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Codice di Procedura Civile

Art. 806 — Compromesso

ELI /it/codice-procedura-civile/art/806parte di Codice di Procedura Civile
Art. 806. (Compromesso). Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte, tranne quelle previste negli articoli 429 e 459, quelle che riguardano questioni di stato e di separazione personale tra coniugi e le altre che non possono formare oggetto di transazione.

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