Codice di Procedura Civile
Art. 804 — Atti pubblici ricevuti all'estero
Art. 804. (Atti pubblici ricevuti all'estero). L'efficacia esecutiva nel Regno degli atti contrattuali ricevuti da pubblico ufficiale in paese estero e' dichiarata con sentenza dalla corte d'appello del luogo in cui l'atto deve eseguirsi, previo accertamento che l'atto ha forza esecutiva nel paese estero nel quale e' stato ricevuto e che non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
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