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Codice di Procedura Civile

Art. 801 — Provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione

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Art. 801. (Provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione). Agli atti di giudici stranieri in materia di volontaria giurisdizione, quando si vuole farli valere in Italia, e' attribuita efficacia nel Regno a norma degli articoli 796 e 797 in quanto applicabili.

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