Codice di Procedura Civile
Art. 801 — Provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione
Art. 801. (Provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione). Agli atti di giudici stranieri in materia di volontaria giurisdizione, quando si vuole farli valere in Italia, e' attribuita efficacia nel Regno a norma degli articoli 796 e 797 in quanto applicabili.
↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.