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Codice di Procedura Civile

Art. 798 — Riesame del merito

ELI /it/codice-procedura-civile/art/798parte di Codice di Procedura Civile
Art. 798. (Riesame del merito). Su domanda del convenuto la corte d'appello procede al riesame del merito della causa, quando la sentenza e' stata pronunciata in contumacia, o quando ricorre alcuno dei casi indicati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 395. In questi casi la corte, secondo i risultati della istruzione e della discussione, decide sul merito, oppure dichiara l'efficacia della sentenza straniera.

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