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Codice di Procedura Civile

Art. 785 — Pronuncia sulla domanda di divisione

ELI /it/codice-procedura-civile/art/785parte di Codice di Procedura Civile
Art. 785. (Pronuncia sulla domanda di divisione). Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa e' disposta con ordinanza dal giudice istruttore; altrimenti questi provvede a norma dell'articolo 187.

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