Codice di Procedura Civile
Art. 772 — Avviso dell'inizio dell'inventario
Art. 772. (Avviso dell'inizio dell'inventario). L'ufficiale che procede all'inventario deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell'articolo precedente del luogo, giorno e ora in cui dara' inizio alle operazioni. L'avviso non e' necessario per le persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale, nella quale si procede all'inventario; ma in loro vece deve essere avvertito il notaio che, su istanza di chi ha chiesto l'inventario, e' nominato con decreto dal pretore per rappresentarli.
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