Codice di Procedura Civile
Art. 770 — Inventario da eseguirsi dal notaio
Art. 770. (Inventario da eseguirsi dal notaio). Quando all'inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta: 1) le chiavi da lui custodite a norma dell'articolo 756; 2) copia del processo verbale di apposizione dei sigilli, dell'istanza e del decreto di rimozione; 3) una nota delle opposizioni che sono state proposte con indicazione del nome, cognome degli opponenti e della loro residenza o del domicilio da essi eletto. La copia indicata nel numero 2 e la nota indicata nel numero 3 sono unite all'inventario.
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