Codice di Procedura Civile
Art. 77 — Rappresentanza del procuratore e dell'institore
Art. 77. (Rappresentanza del procuratore e dell'institore). Il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non e' stato loro conferito espressamente per iscritto, tranne che per gli atti urgenti e per le misure cautelari. Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica e all'institore.
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