Codice di Procedura Civile
Art. 765 — Ufficiale procedente
Art. 765. (Ufficiale procedente). La rimozione dei sigilli e' eseguita dall'ufficiale che puo' procedere all'inventario a norma dell'articolo 769. Se non occorre l'inventario, la rimozione e' eseguita dal cancelliere della pretura. Nei comuni in cui non ha sede la pretura la rimozione puo' essere eseguita dal cancelliere del conciliatore.
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