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Codice di Procedura Civile

Art. 763 — Provvedimento di rimozione

ELI /it/codice-procedura-civile/art/763parte di Codice di Procedura Civile
Art. 763. (Provvedimento di rimozione). La rimozione dei sigilli e' ordinata con decreto dal pretore su istanza di alcuna delle persone indicate nell'articolo 753 numeri 1, 2 e 4. Nei casi previsti nell'articolo 754 puo' essere ordinata anche d'ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai numeri 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall'inventario. L'istanza e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione.

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