Codice di Procedura Civile
Art. 761 — Accesso nei luoghi sigillati
Art. 761. (Accesso nei luoghi sigillati). Il pretore e il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l'apposizione dei sigilli, finche' non ne sia stata ordinata la rimozione a norma dell'articolo 762, salvo che il pretore disponga con decreto motivato l'accesso per urgenti motivi.
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