Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 757
Codice di Procedura Civile

Art. 757 — Conservazione di testamenti e di carte

ELI /it/codice-procedura-civile/art/757parte di Codice di Procedura Civile
Art. 757. (Conservazione di testamenti e di carte). Se nel procedere all'apposizione dei sigilli si trovano testamenti o altre carte importanti, il pretore provvede alla conservazione di essi. Se non puo' provvedervi nello stesso giorno, nel processo verbale descrive la forma esterna delle carte, e le chiude in un involto da lui sigillato e sottoscritto, in presenza delle parti, fissando il giorno e l'ora in cui emettera' i provvedimenti ulteriori.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 756 Art. 758 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.