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Codice di Procedura Civile

Art. 755 — Poteri del pretore

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Art. 755. (Poteri del pretore). Se le porte sono chiuse, o s'incontrano ostacoli all'apposizione dei sigilli, o sorgono altre difficolta', tanto prima quanto durante l'apposizione, il pretore puo' ordinare l'apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni.

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