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Codice di Procedura Civile

Art. 747 — Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari

ELI /it/codice-procedura-civile/art/747parte di Codice di Procedura Civile
Art. 747. (Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari). L'autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto per i mobili al pretore e per gli immobili al tribunale del luogo in cui si e' aperta la successione. Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare. Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 739. Se l'istanza di autorizzazione a vendere riguarda l'oggetto d'un legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario.

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