Codice di Procedura Civile
Art. 743 — Copie degli atti
Art. 743. (Copie degli atti). Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica, ancorche' l'istante o i suoi autori non siano stati parte nell'atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo. La copia d'un testamento pubblico non puo' essere spedita durante la vita del testatore, tranne che a sua istanza, della quale si fa menzione nella copia.
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