Codice di Procedura Civile
Art. 741 — Efficacia dei provvedimenti
Art. 741. (Efficacia dei provvedimenti). I decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo. Se vi sono ragioni d'urgenza, il giudice puo' tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata.
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