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Codice di Procedura Civile

Art. 74 — Responsabilita' del pubblico ministero

ELI /it/codice-procedura-civile/art/74parte di Codice di Procedura Civile
Art. 74. (Responsabilita' del pubblico ministero). Le norme sulla responsabilita' del giudice e sull'esercizio dell'azione relativa si applicano anche ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile, quando nell'esercizio delle loro funzioni sono imputabili di dolo, frode o concussione.

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