Codice di Procedura Civile
Art. 735 — Sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare
Art. 735. (Sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare). La sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare puo' essere chiesta, nel caso previsto nell'articolo 172 del libro primo del codice civile, dall'altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell'articolo 174 secondo comma, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero.
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