Codice di Procedura Civile
Art. 732 — Provvedimenti su parere del giudice tutelare
Art. 732. (Provvedimenti su parere del giudice tutelare). I provvedimenti relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, salvo che la legge disponga altrimenti. Quando il tribunale deve pronunciare un provvedimento nell'interesse di minori, interdetti o inabilitati sentito il parere del giudice tutelare, il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso. Qualora non sia prodotto, il presidente provvede a richiederlo d'ufficio.
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