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Codice di Procedura Civile

Art. 724 — Procedimento

ELI /it/codice-procedura-civile/art/724parte di Codice di Procedura Civile
Art. 724. (Procedimento). Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti, assume, quando occorre, ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza.

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