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Codice di Procedura Civile

Art. 72 — Poteri del pubblico ministero

ELI /it/codice-procedura-civile/art/72parte di Codice di Procedura Civile
Art. 72. (Poteri del pubblico ministero). Il pubblico ministero, che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nelle forme che la legge stabilisce per queste ultime. Negli altri casi di intervento previsti nell'art. 70, tranne che in quello di cui al secondo comma, il pubblico ministero puo' produrre documenti, dedurre prove e prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti, ma non puo' proporre impugnazioni contro le sentenze, salvo che nel caso previsto nell'articolo 397.

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