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Codice di Procedura Civile

Art. 710 — Modificabilita' dei provvedimenti del tribunale

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Art. 710. (Modificabilita' dei provvedimenti del tribunale). Le parti possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole contenuti nella sentenza, compresi quelli di cui all'articolo 153 del libro primo del codice civile. Non possono essere modificati i provvedimenti pronunciati a norma degli articoli 154 e 200 del libro primo del codice civile.

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