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Codice di Procedura Civile

Art. 70 — Intervento in causa del pubblico ministero

ELI /it/codice-procedura-civile/art/70parte di Codice di Procedura Civile
Art. 70. (Intervento in causa del pubblico ministero). Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullita' rilevabile d'ufficio: 1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre; 2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi; 3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacita' delle persone; 4) nelle cause collettive e nelle cause individuali di lavoro in grado di appello; 5) negli altri casi previsti dalla legge. Deve intervenire in ogni causa davanti alla Corte di cassazione. Puo' infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.

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