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Codice di Procedura Civile

Art. 697 — Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza

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Art. 697. (Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza). In caso d'eccezionale urgenza, il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore puo' pronunciare i provvedimenti indicati negli articoli 694 e 695 con decreto, dispensando il ricorrente dalla notificazione alle altre parti; in tal caso puo' nominare un procuratore, che intervenga per le parti non presenti all'assunzione della prova. Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere, deve essere fatta notificazione immediata del decreto alle parti non presenti all'assunzione.

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