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Codice di Procedura Civile

Art. 689 — Provvedimenti immediati

ELI /it/codice-procedura-civile/art/689parte di Codice di Procedura Civile
Art. 689. (Provvedimenti immediati). Il giudice puo' dare immediatamente con decreto i provvedimenti necessari, assunte quando occorre sommarle informazioni; ma puo' disporre che siano citate le parti interessate, anche a ora fissa. Deve sempre ordinare la citazione delle parti interessate quando crede necessario procedere a ispezioni di luoghi o ad audizione di testimoni. Puo' sentire i testimoni che gli sono presentati dalle parti e puo' richiederli personalmente quando li trova sul luogo. Puo' farsi assistere da un consulente tecnico o demandargli singole indagini. Quando ordina la citazione delle parti, pronuncia con ordinanza i provvedimenti necessari e, se e' competente, procede alla trattazione della causa; altrimenti rimette le parti al giudice competente, fissando un termine perentorio per la riassunzione.

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