Codice di Procedura Civile
Art. 689 — Provvedimenti immediati
Art. 689. (Provvedimenti immediati). Il giudice puo' dare immediatamente con decreto i provvedimenti necessari, assunte quando occorre sommarle informazioni; ma puo' disporre che siano citate le parti interessate, anche a ora fissa. Deve sempre ordinare la citazione delle parti interessate quando crede necessario procedere a ispezioni di luoghi o ad audizione di testimoni. Puo' sentire i testimoni che gli sono presentati dalle parti e puo' richiederli personalmente quando li trova sul luogo. Puo' farsi assistere da un consulente tecnico o demandargli singole indagini. Quando ordina la citazione delle parti, pronuncia con ordinanza i provvedimenti necessari e, se e' competente, procede alla trattazione della causa; altrimenti rimette le parti al giudice competente, fissando un termine perentorio per la riassunzione.
↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.