Codice di Procedura Civile
Art. 687 — Casi speciali di sequestro
Art. 687. (Casi speciali di sequestro). Il giudice puo' ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando e' controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l'idoneita' della cosa offerta.
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