Codice di Procedura Civile
Art. 672 — Sequestro anteriore alla causa
Art. 672. (Sequestro anteriore alla causa). L'istanza di sequestro si propone con ricorso al pretore o al presidente del tribunale competente a conoscere del merito, oppure al pretore o al presidente del tribunale competente per valore del luogo in cui il sequestro deve essere eseguito. Se competente per la causa di merito e' il conciliatore, l'istanza si propone al pretore. Il giudice provvede con decreto motivato, assunte, quando occorre, sommarie informazioni.
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