Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 667
Codice di Procedura Civile

Art. 667 — Decisione del merito

ELI /it/codice-procedura-civile/art/667parte di Codice di Procedura Civile
Art. 667. (Decisione del merito). Per la pronuncia dei provvedimenti previsti nei due articoli precedenti e' sempre competente il conciliatore o il pretore adito, davanti al quale il giudizio prosegue per la decisione del merito, se la causa e' di sua competenza. Se, anche in dipendenza delle eccezioni opposte dal convenuto, la causa eccede la competenza del conciliatore o del pretore adito, questi rimette le parti al giudice competente e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa. Nel caso previsto nell'articolo 659, se la controversia riguarda uno dei rapporti indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 429, il termine per la riassunzione non puo' essere inferiore a venti giorni, e la parte interessata deve provvedere alla denuncia all'associazione sindacale a norma dell'articolo 430 entro cinque giorni dall'ordinanza di rimessione.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 666 Art. 668 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.