Codice di Procedura Civile
Art. 663 — Mancata comparizione o mancata opposizione dell'intimato
Art. 663. (Mancata comparizione o mancata opposizione dell'intimato). Se l'intimato non comparisce o comparendo non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto e dispone con ordinanza in calce alla citazione l'apposizione su di essa della formula esecutiva; ma il giudice deve ordinare che sia rinnovata la citazione, se risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore. Se lo sfratto e' stato intimato per mancato pagamento del canone, la convalida e' subordinata all'attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la morosita' persiste. In tale caso il giudice puo' ordinare al locatore di prestare una cauzione.
↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.