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Codice di Procedura Civile

Art. 661 — Giudice competente

ELI /it/codice-procedura-civile/art/661parte di Codice di Procedura Civile
Art. 661. (Giudice competente). Quando si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi, osservate le regole della competenza per valore, inderogabilmente davanti al conciliatore o al pretore del luogo in cui si trova la cosa locata.

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