Codice di Procedura Civile
Art. 66 — Sostituzione del custode
Art. 66. (Sostituzione del custode). Il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, puo' disporre in ogni tempo la sostituzione del custode. Il custode che non ha diritto a compenso puo' chiedere in ogni tempo di essere sostituito; altrimenti puo' chiederlo soltanto per giusti motivi. Il provvedimento di sostituzione e' dato, con ordinanza non impugnabile dal pretore o dal giudice di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
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