Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 656
Codice di Procedura Civile

Art. 656 — Impugnazioni

ELI /it/codice-procedura-civile/art/656parte di Codice di Procedura Civile
Art. 656. (Impugnazioni). Il decreto d'ingiunzione, divenuto esecutivo a norma dell'articolo 647, puo' impugnarsi per revocazione nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 395 e con opposizione di terzo nei casi previsti nell'articolo 404 secondo comma.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 655 Art. 657 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.