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Codice di Procedura Civile

Art. 651 — Deposito, per il caso di soccombenza

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Art. 651. (Deposito, per il caso di soccombenza). L'opposizione di cui all'articolo precedente e quella contro il decreto pronunciato nei casi previsti nell'articolo 642 primo comma, debbono essere precedute dal deposito di lire cento, se proposte davanti al conciliatore o al pretore, di lire duecento, se proposte davanti al tribunale o alla corte d'appello. A tale deposito si applicano le norme relative al deposito per il ricorso per cassazione.

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