Codice di Procedura Civile
Art. 649 — Sospensione dell'esecuzione provvisoria
Art. 649. (Sospensione dell'esecuzione provvisoria). Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, puo', con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concesso a norma dell'articolo 642.
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