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Codice di Procedura Civile

Art. 64 — Responsabilita' del consulente

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Art. 64. (Responsabilita' del consulente). Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti. In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, e' condannato al giudice a una pena pecuniaria non superiore a lire cinquemila. Egli e' inoltre al risarcimento dei danni causati alle parti.

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