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Codice di Procedura Civile

Art. 632 — Effetti dell'estinzione del processo

ELI /it/codice-procedura-civile/art/632parte di Codice di Procedura Civile
Art. 632. (Effetti dell'estinzione del processo). Se l'estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione, la somma ricavata e' consegnata al debitore. Avvenuta l'estinzione del processo, il custode rende al debitore il conto, che e' discusso e chiuso davanti al giudice dell'esecuzione. Si applica la disposizione dell'articolo 310 ultimo comma.

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