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Codice di Procedura Civile

Art. 630 — Inattivita' delle parti

ELI /it/codice-procedura-civile/art/630parte di Codice di Procedura Civile
Art. 630. (Inattivita' delle parti). Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice. L'estinzione e' dichiarata dal giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio. Se il processo e' stato proseguito o riassunto ed e' stato eseguito un provvedimento del giudice, l'estinzione non puo' essere dichiarata. Si applica la disposizione dell'articolo 308.

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