Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 627
Codice di Procedura Civile

Art. 627 — Riassunzione

ELI /it/codice-procedura-civile/art/627parte di Codice di Procedura Civile
Art. 627. (Riassunzione). Il processo esecutivo deve essere riassunto con ricorso nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non piu' tardi di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza d'appello che rigetta l'opposizione.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 626 Art. 628 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.