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Codice di Procedura Civile

Art. 624 — Sospensione per opposizione all'esecuzione

ELI /it/codice-procedura-civile/art/624parte di Codice di Procedura Civile
Art. 624. (Sospensione per opposizione all'esecuzione). Se e' proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 secondo comma e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza. Il giudice sospende totalmente o parzialmente la distribuzione della somma ricavata quando sorge una delle controversie previste nell'articolo 512.

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