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Codice di Procedura Civile

Art. 620 — Opposizione tardiva

ELI /it/codice-procedura-civile/art/620parte di Codice di Procedura Civile
Art. 620. (Opposizione tardiva). Se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione e' proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.

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