Codice di Procedura Civile
Art. 614 — Rimborso delle spese
Art. 614. (Rimborso delle spese). Al termine dell'esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al pretore la nota delle spese anticipate vistata dall'ufficiale giudiziario, con domanda di decreto d'ingiunzione. Il pretore, quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell'articolo 642.
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